La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11683 del 07/06/2016, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro una decisione della Commissione Tributaria regionale che aveva escluso la responsabilità del socio accomandatario di società di persone estinta in epoca anteriore alla notifica degli avvisi di accertamento, applicando estensivamente la disciplina di cui all'art. 2495 cod. civ. prevista in tema di società di capitali.
La Suprema Corte ha richiamato il principio che, a seguito dell’estinzione di una società di persone conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese, si determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in seguito alla liquidazione o illimitatamente a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate".
Nel caso di specie la Cassazione ha evidenziato che se, per un verso, alla società in accomandita semplice non si applica la speciale disposizione di cui all’art. 2495 comma 2 cod. civ., per altro il socio accomandatario è comunque illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali alla stregua di quanto previsto dall’art. 2313 comma 1 cod. civ. Conseguentemente, ha ritenuto erronea la sentenza della Commissione Tributaria Regionale nella parte in cui ha ritenuto che sull’Agenzia dell’Entrate incombesse l’onere di provare che il socio accomandatario avesse riscosso somme in base al bilancio di liquidazione.