E’ stato recentemente confermato l’orientamento della Suprema Corte in tema di impignorabilità delle quote di società in nome collettivo. Ciò in quanto l'espropriazione della quota delle società personali, comportando l'inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, a prescindere dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di novità incompatibile con i caratteri di tale tipo di società. Sul punto il Tribunale di Rimini, con sentenza del 12/05/16, ha puntualizzato che detto orientamento vale, a maggior ragione, per l’ipotesi in cui vengano contestualmente assoggettate a pignoramento tutte le quote sociali della società personale.
Per quanto concerne invece il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata, va considerata superata la ricostruzione che riteneva detto pignoramento rientrante nella disciplina dell’esecuzione presso terzi, avendo il Legislatore, con la modifica dell’art. 2471 c.c. - che prevede, per l’espropriazione della quota, la notificazione del pignoramento al debitore e alla società e la successiva iscrizione nel Registro delle imprese -, omesso qualsiasi riferimento al procedimento del pignoramento presso terzi ed in particolare non essendo necessaria la dichiarazione della società ai sensi dell’art. 543 c.p.c. Tale dichiarazione risulta comunque del tutto superflua in quanto il creditore può trarre le informazioni necessarie circa la titolarità ed il valore nominale delle quote direttamente dal Registro delle imprese. La soluzione del pignoramento “diretto” – che giurisprudenza di merito più recente seguita ad adottare – può quindi ritenersi senz’altro più consona all’’interpretazione letterale e sistematica della legge. La procedura di pignoramento prosegue con la notificazione alla società, a cura del creditore, dell'ordinanza del Giudice che dispone la vendita della partecipazione e, qualora la partecipazione sociale non sia liberamente trasferibile ed il creditore, il debitore e la società non si accordino sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. In tal caso, comunque, il creditore vedrà soddisfatte la sue ragioni incassando il detto prezzo.