La Corte di Cassazione ha confermato, con sentenza n. 17641 del 06/09/16, che gli amministratori di S.r.l. siano tenuti all’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali in presenza delle seguenti condizioni di cui alla Legge n. 613/66 e successive modificazioni:
1) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
2) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
3) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
4) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.