In materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal D.L. 857/1976 al comma 2 dell'art. 1 L. 990/1969, ha introdotto la regola generale dell'estensione dell'assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati. Debbono pertanto considerarsi coperti, già prima dell’entrata in vigore della L. n. 142 del 1992, dall'assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dal coniuge, trasportato sulla vettura assicurata e comproprietario del veicolo in regime di comunione legale di beni con il conducente.
Sul punto, la Cassazione ha precisato che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, giusta il principio solidaristico vulneratus ante omnia reficiendus, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente ("clausola di guida esclusiva").