L’amministratore di fatto ai fini della responsabilità penale - Blog - STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna

Avv. Brunetti e Avv. Bologna
Studio Legale
Il Mio Sito
Avv. Brunetti e Avv. Bologna
Avv. Brunetti e Avv. Bologna
Avv. Brunetti e Avv. Bologna
Studio Legale
Studio Legale
Studio Legale
Vai ai contenuti

Menu principale:

L’amministratore di fatto ai fini della responsabilità penale

STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna
Pubblicato da in Impresa e Società ·
Secondo la sentenza n. 8385/2017 della Corte di cassazione, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., secondo la quale per i reati previsti per l’amministratore formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, postula che significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale.
I Giudici della Cassazione, dopo aver evidenziato quanto sopra, hanno concluso che la prova della posizione di amministratore di fatto si possa trarre dell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, individuando elementi probatori dall’attività gestoria nello svolgimento delle operazioni di cassa, nell'effettuazione di pagamenti, nella collaborazione nell'attività più propriamente contabile con gli uffici amministrativi della società ed in particolare attraverso la redazione di appunti manoscritti, sulla cui scorta venivano redatte le c.d. prime note o registrate le fatture e la determinazione del compenso da attribuire all’amministratore.



Torna ai contenuti | Torna al menu