Si deve escludere che al beneficiario di un’amministrazione di sostegno si debba applicare, in ogni caso, la regola di cui all’art. 471 cod. civ., che impone di accettare sempre le eredità devolute ai minori ed agli interdetti con il beneficio di inventario; da ciò consegue la possibilità di accettarle anche puramente e semplicemente, a condizione che il Giudice autorizzi una simile attività (art. 374 comma 1 n. 3 cod. civ.).
Di tal fatta, l’amministrato ha la possibilità di accettare l’eredità tacitamente, con risparmio dei costi e dei tempi necessari per l’inventario e con la garanzia data dal sindacato del Giudice il quale, prima di autorizzare un’attività negoziale, deve indagare circa gli effetti e le ripercussioni che possono derivare al beneficiario della misura. Il compimento di un atto che importa accettazione tacita di eredità, quindi, potrà essere autorizzato solo ove si tratti di un’eredità attiva.
Nel caso di specie, il Giudice Tutelare del Tribunale di Vercelli, valutata la convenienza dell’operazione, ha autorizzato la riscossione di somme di danaro e di valori mobiliari ricompresi nel patrimonio del de cuius, anche se una simile attività importi accettazione tacita dell’eredità relitta e ciò siccome l’assenza di passività nel compendio ereditario rappresenta circostanza idonea a giustificare il compimento di una simile operazione.