Il principio secondo cui nelle società di capitali a ristretta base sociale è legittima, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di distribuzione di eventuali utili extracontabili ai soci, spesso enunciato nell'ambito di controversie in cui i pochi soci sono tra loro legati da rapporti di parentela o coniugio, non presuppone necessariamente l'esistenza di siffatti rapporti. Ad avviso della Cassazione il principio deriva infatti dalla regola di comune esperienza secondo cui dalla ristrettezza della base sociale discende un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi. Ciò legittima, anche in assenza di rapporti di parentela tra i soci, la presunzione che gli stessi siano a conoscenza degli affari sociali, siano consapevoli dell'esistenza di utili extrabilancio e dunque se li distribuiscano in ragione delle rispettive quote di partecipazione al capitale. (Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 02/02/2016 n. 1932).