Il D.L. n. 132/2014 ha introdotto due strumenti che hanno rivoluzionato la procedura in materia di separazione e divorzio con il dichiarato intento di semplificare e gestire in tempi più brevi l'iter per porre fine al matrimonio o modificare le condizioni (di separazione e divorzio) già fissate in precedenza dal Giudice.
Il primo strumento prevede la stipula di una "convenzione di negoziazione assistita" e ha lo scopo di raggiungere una soluzione consensuale della separazione o del divorzio nonché della modifica delle condizioni già in essere.
La convenzione di negoziazione assistita viene redatta, a pena di nullità, in forma scritta e conclusa con l'assistenza di un avvocato.
Dopo la redazione della convenzione, si procede alla stesura dell’accordo vero e proprio che contiene le condizioni di separazione o di divorzio, riguardanti l’affidamento o il mantenimento dei figli, l’assegno di mantenimento per il coniuge o i trasferimenti di tipo patrimoniale.
Nel caso di assenza di figli minori o incapaci, l’avvocato è obbligato a trasmettere l’accordo raggiunto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che rilascerà il nullaosta, previo il mero controllo formale di assenza di irregolarità.
In caso, invece, di presenza di figli minori o incapaci o maggiorenni non economicamente autosufficienti, il Procuratore della Repubblica valuta l’interesse del minore rilasciando la propria autorizzazione oppure, se ritiene che l’accordo non sia conforme all’interesse del minore, fissa udienza di comparizione delle parti.
L’art. 12 del detto D.L. consente ai coniugi di recarsi personalmente avanti all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza (di entrambi, di uno dei due ovvero del comune presso cui è iscritto o trascritto il matrimonio), per concludere un accordo di separazione personale o di divorzio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Anche in tal caso il funzionamento è molto semplice: l'Ufficiale riceve le dichiarazioni di ciascuna delle parti, secondo le condizioni tra di esse concordate, quindi viene compilato e sottoscritto l'accordo che produrrà gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali.
In particolare, dopo la presentazione della domanda, l’Ufficiale invita i coniugi a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione, al fine di confermare l’accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma.
Inoltre, la procedura avanti all’Ufficiale di stato civile non può essere utilizzata in caso di presenza di figli minori o portatori di handicap ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Infine, per la procedura avanti all’Ufficiale di stato civile, l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (nel caso ad esempio della casa familiare, di un'auto, di un conto corrente cointestato, ecc.).