Qualora un Condominio abbia conformato l’impianto di riscaldamento alle prescrizioni normative di cui al D.Lgs. n. 102 del 2014, che ha reso obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione dei consumi singoli del sistema centralizzato di riscaldamento condominiale, la ripartizione delle spese di riscaldamento ed inerenti l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico (se prodotta in modo centralizzato) – ai sensi dell'art. 9 comma 5 lettera d) del D.Lgs. n. 102 del 2014 – va effettuata suddividendo l'importo complessivo in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile ed ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti".
Il principio è stato confermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 6128/2017 secondo la quale il riparto degli oneri di riscaldamento, negli edifici condominiali in cui siano stati adottati sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare, va fatto per legge in base al consumo effettivamente registrato (si veda la L. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, commi 5 e 6, come modificato dalla L. n. 220 del 2012; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22573 del 07/11/2016).