Il Tribunale di Roma ha confermato l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo la quale, affinché una data contrattualmente fissata sia considerabile quale termine essenziale (e quindi improrogabile) per adempiere non sia sufficiente la dicitura “entro e non oltre” in quanto le parti sono vincolate da accordi contrattuali anche dopo la scadenza dei termini, a meno che non ne risulti l’inequivocabile volontà di ritenere perduta l’utilità economica del contratto concluso oltre il giorno indicato.
Pertanto, il termine può essere ritenuto “essenziale” solo se all’esito di indagine delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo.
Risulta, quindi, fondamentale specificare molto chiaramente nei contratti la natura essenziale di un termine ove questo venga ritenuto dalle parti come inderogabile ai fini dell’esecuzione di un contratto.