Le Compagnie assicuratrici possono assegnare una classe di merito maggiore, con conseguente ricalcolo dei premi da versare in aumento in relazione al verificarsi di sinistri in dato periodo di tempo (cd. clausole “bonus-malus”), esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell'assicurato di un danno risarcibile a terzi.
Ne consegue che integra palese e grave violazione degli obblighi contrattuali il risarcimento del danno corrisposto dall’Impresa assicuratrice direttamente al – presunto – danneggiato, sul presupposto di una non provata principale responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, con omissione di qualsiasi valutazione prognostica della fondatezza e serietà degli elementi circostanziali fomiti in contrario dall’assicurato, gravandolo automaticamente dell’aumento del premio conseguente alla attestazione della “classe di rischio” superiore. Questo è quanto emerge da interessante decisione della Cassazione (Cass. Civ. sez. III sentenza n. 18603/2016).