Qualora l’agente di una Compagnia telefonica induca in errore un utente riguardo alla sussistenza dei presupposti tecnici per la migrazione delle linee telefoniche, la Compagnia è tenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2049 c.c. per l’attività illecita posta in essere dal proprio agente che sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui tale società aveva poteri di direttiva e di vigilanza. La responsabilità della Compagnia è ravvisabile anche riguardo alla fase successiva alla conclusione del contratto, allorché la stessa faccia trascorrere troppo tempo (circa un mese) prima di inviare un proprio tecnico per verificare le ragioni della mancata attivazione delle linee telefoniche.