La Corte di Cassazione si è pronunciata in un caso di danni da infiltrazioni subiti da un condomino dovute all’omessa manutenzione di una parte comune del condominio e per la mancata impermeabilizzazione di due giardini privati di proprietà esclusiva. Ciò con ordinanza del 12 marzo 2020 n. 7044 con la quale è stato ritenuto che il condomino danneggiato possa chiedere l'intero risarcimento da ciascuno dei danneggianti, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno, applicando art. 2055 cod. civ. che dispone la corresponsabilità in solido.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, sia obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano imputabili anche al concorso del fatto di un terzo (quale, nella specie, l'omessa manutenzione a sua volta ascrivibile ai proprietari dei due giardini privati di proprietà esclusiva). Si prospetta, in tal caso, la situazione di un medesimo danno (da infiltrazioni all'immobile sottostante), provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità (la responsabilità del condominio per la custodia dei beni e dei servizi comuni e la responsabilità dei singoli proprietari per la custodia delle unità immobiliari a loro appartenenti), il che dà luogo ad una situazione di solidarietà in quanto relativa a rapporti ricollegati a distinti titoli extracontrattuali.