Il nuovo art. 492 bis cod. proc. civ. consente a chi vanti un credito di accedere alle Banche dati delle Pubbliche Amministrazioni od alle quali le stesse possono accedere, all’Anagrafe Tributaria compreso l’Archivio dei rapporti finanziari ed in quelle degli Enti previdenziali ed assistenziali, per acquisire tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione forzata. Trattasi di un importante strumento che consente agli imprenditori di ricercare i beni ed i crediti dei propri debitori, per mezzo delle moderne banche dati della Pubblica Amministrazione.
Il procedimento è relativamente semplice in quanto il creditore, munito di titolo (ad es. sentenza o decreto ingiuntivo esecutivo) e di atto di precetto recentemente notificato, deve depositare, per mezzo del legale, istanza al Presidente del Tribunale il quale autorizzerà l’accesso alle banche dati.