La nuova normativa in materia di responsabilità medica - Blog - STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna

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La nuova normativa in materia di responsabilità medica

STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna
Pubblicato da in Risarcimento danni ·
E’ recentemente entrata in vigore la Legge n. 24/2017, disciplinante la responsabilità medica in ambito civilistico che prevede, da un lato, una responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie e sociosanitarie (pubbliche e private), dall'altro, una responsabilità extra-contrattuale per l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell’ambito di una struttura (pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale).
Tale duplicazione di responsabilità ha ripercussioni sul piano della prova, più onerosa in caso di azione nei confronti del medico e sul termine di prescrizione applicabile, decennale per la responsabilità contrattuale e quinquennale in caso di responsabilità extra-contrattuale.
Al fine di ridurre il contenzioso, è stato introdotto un tentativo obbligatorio di conciliazione; in particolare, prima di promuovere la causa, il paziente deve proporre un ricorso per la consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, esperire il procedimento di mediazione, già previsto dal D.lgs. n. 28/2010.
Per la determinazione del risarcimento del danno, il Giudice dovrà valutare la condotta del medico in relazione al rispetto delle buone pratiche cliniche assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida e dovrà applicare le tabelle del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private.
In analogia con il sistema RC auto, è stata introdotta la possibilità per il danneggiato di proporre l’azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura sanitaria e dell'esercente la professione sanitaria (che comunque dovranno partecipare al giudizio) e l’operatività di un Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria.
 


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