Con la riforma del diritto condominiale, il comma 3 dell’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile dispone che nei supercondomini (più condomini che hanno parti in comune), quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare il proprio rappresentante all'assemblea del supercondominio per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore.
Tuttavia,
il comma 5 di detto articolo dispone che all'Amministratore non possano essere
conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. Il che ha posto
il dubbio che l’Amministratore di un condominio facente parte di un
supercondominio non possa essere nominato quale delegato del condominio a
partecipare all’assemblea supercondominiale. Sulla questione si è espressa
autorevole Dottrina secondo la quale l’Amministratore è preferibile rispetto ai
condomini in quanto persona naturalmente più idonea, poiché a ben vedere per
tutto il resto, opera già come rappresentante del condominio e, comunque,
rimane il soggetto maggiormente a conoscenza delle dinamiche condominiali.