Le unioni civili entreranno in vigore il 05/06/2016 (Legge n. 76 del 20 maggio 2016 cd. legge Cirinnà) e sono dedicate esclusivamente alle coppie di persone dello stesso sesso, definite nel testo normativo "formazioni sociali specifiche", per distinguerle dal matrimonio.
L'articolo 1 della detta Legge, afferma che anche le coppie di persone dello stesso sesso potranno esistere come coppie davanti alla Legge e, per ottenere questo riconoscimento, si dovrà registrare nell'archivio dello Stato Civile comunale un "contratto" che viene denominato unione civile.
Il "contratto" definirà nel dettaglio i diritti ed i doveri dei "coniugi", gli obblighi di legge e le tutele reciproche.
L'articolo 4 della Legge rafforza ancora di più l'aspetto patrimoniale tra i soggetti delle unioni civili, estendendo alle coppie dello stesso sesso tutte le norme in materia di successione oggi previste per i soggetti uniti in matrimonio. Difatti, esattamente come nel caso di coppia unita in matrimonio, la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spetteranno al partner superstite dell'unione civile. Valgono, altresì, le medesime norme e le medesime quote successorie in vigore nei matrimoni: al partner superstite andrà la legittima, cioè il 50% del patrimonio ed il restante agli eventuali figli.