Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione, riprendendo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la mera accettazione della liquidazione da parte del lavoratore, ancorché non accompagnata da alcuna riserva, non può essere interpretata, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti dall'illegittimità del licenziamento, non esistendo alcuna incompatibilità logica e giuridica tra l'accettazione della liquidazione e la volontà di ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento al fine del conseguimento dell'ulteriore diritto alla riassunzione o al risarcimento del danno conseguente.