Il delitto di atti persecutori ovvero stalking è stato introdotto dalla L. 23/04/2009 n. 38, che ha inserito nel codice penale l'art. 612 bis poi aggiornato con la L. 15/10/2013 n. 119. Tale ipotesi delittuosa sanziona chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da provocare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Spesso i persecutori hanno una personalità borderline, caratterizzata da instabilità delle relazioni interpersonali, dell'immagine di sé e dello sviluppo degli affetti, frequentemente accompagnata da una marcata impulsività. Secondo gli studi della Sezione Atti persecutori del Reparto Analisi Criminologiche dei Carabinieri, gli stalker potrebbero inquadrarsi secondo stretti, pragmatici fini di polizia, in cinque tipologie, seppur non esaustive: il "risentito", caratterizzato da rancori per traumi affettivi ricevuti da altri a suo avviso ingiustamente, ad esempio l'ex partner; il "bisognoso d'affetto", desideroso di convertire la relazione sentimentale in un ordinario rapporto della quotidianità; il "corteggiatore incompetente", che opera stalking in genere di breve durata, risulta opprimente e invadente principalmente per "ignoranza" delle modalità relazionali; il "respinto", rifiutato dalla vittima, caratterizzato dal voler pure vendicarsi dell'affronto costituito dal rifiuto; il "predatore", il cui obiettivo è di natura essenzialmente sessuale. I Giudici ritengono, comunque, che il reato di stalking si sostanzi in una serie di atti persecutori, fini a se stessi e/o futili o pretestuosi, posti in essere unicamente in direzione e in funzione della verificazione di almeno uno dei tre eventi contemplati dalla norma, rilevando, sul piano oggettivo del reato, la stretta relazione. La condotta persecutoria deve essere finalizzata a cagionare, in via immediata, l'ansia, il timore o l'alterazione delle abituali condizioni di vita senza che gli atti posti in essere rivelino alcuna altra connessione o mira da parte dell'agente.