L’Art. 91 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (cd. “Cura Italia”) prevede l’inserimento all’art. 3 del D.L. 23/02/2020 n. 6, del comma 6-bis secondo il quale il rispetto delle misure di contenimento contro la diffusione del contagio è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Dunque il Decreto Cura Italia prevede che debbano essere considerate le restrizioni imposte dai decreti governativi e dalle ordinanze regionali emergenziali e ciò, nel caso concreto, allorquando queste determinino la riduzione o l’interruzione della produzione o della prestazione di un servizio, con conseguenti ritardi nell’adempimento delle obbligazioni (ad es. consegne o pagamenti ritardati) o, addirittura, inadempimenti (es. consegne o pagamenti non effettuati). Potrà quindi essere invocato l’art. 1218 cod. civ. secondo il quale il debitore può andare esente dal risarcimento del danno per non aver eseguito esattamente la prestazione dovuta ma dovrà essere data la prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Nel caso dell’emergenza sanitaria in atto, potranno essere presi in considerazione i ritardi e/o gli inadempimenti dovuti alla sospensione delle attività commerciali o delle attività produttive imposte dai provvedimenti regionali o nazionali.
Potrebbe anche trovare applicazione l’art. 1256 cod. civ. che prevede l’estinzione dell’obbligazione e quindi la liberazione del debitore quando, per una causa a lui non imputabile (nel caso di specie, per la necessità di osservare i detti provvedimenti restrittivi), la prestazione diventi impossibile. Detto articolo precisa che se però l'impossibilità della prestazione è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell'adempimento finché essa perdura (ad es. fino al termine delle restrizioni dettate dai provvedimenti emergenziali). Tuttavia l'obbligazione si estingue se il termine è essenziale oppure se il ritardo dura tanto da far ritenere ragionevolmente divenuta ormai inutile la prestazione. A seguire, trova applicazione l’art. 1463 cod. civ. secondo il quale la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta. Naturalmente, in questo contesto emergenziale e nell’ottica di salvaguardare il rapporto commerciale in essere e futuro tra le parti, è auspicabile una rinegoziazione delle condizioni contrattuali onde evitare la nascita di un contenzioso.