L’imprenditore che, trovandosi in difficoltà economica, continui le attività aziendali, anche ricorrendo a finanziamenti ma contestualmente ometta di versare l’IVA, non può invocare la forza maggiore quale causa di esclusione della punibilità. Ciò in quanto non sussiste la necessità assoluta di violare la legge e nemmeno l’imprevedibile e improvvisa insorgenza di una situazione di radicale mancanza di liquidità.
Così ha deciso la Cassazione con sentenza n. 30397/2016 ritenendo, quindi, che l’imprenditore che dia continuità alle attività sociali operi una precisa scelta aziendale e, pertanto, per il mancato adempimento dei versamenti IVA dovuto a crisi di liquidità, non sia invocabile la causa di forza maggiore che esclude la punibilità ai sensi dell’art. 45 del codice penale.