Il contratto di locazione non registrato è nullo ai sensi dell'art. 1 comma 346 della legge 30/12/04 n. 311, con la conseguenza che la prestazione compiuta in esecuzione di un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo, regolato dall'art. 2033 c.c.
Sulla questione si è recentemente espressa la Cassazione, con sentenza della terza Sezione civile (Cass. 13/12/16 n. 25503) secondo la quale l'eventuale irripetibilità di quella prestazione potrà attribuire al solvens, ricorrendone i presupposti, il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o al pagamento dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.