Il coniuge proprietario di immobili è tenuto a corrispondere l’assegno divorzile anche in assenza di reddito lavorativo. La Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto che la proprietà di beni immobili da parte dell’ex coniuge, ancorché abbia cessato la propria attività lavorativa, faccia presumere la capacità di mantenerli e di ricavarne rendite locatizie, tali da consentirgli un adeguato sostentamento e, pertanto, di seguitare a versare l’assegno divorzile.