Quando una pratica commerciale utilizzata da un imprenditore costituisce, nel suo insieme e in ragione delle singole modalità di sviluppo, il presupposto idoneo ad ingannare in qualsiasi modo le scelte del consumatore ovvero a fuorviarle inquinando la sua libera scelta, essa va ricondotta nella categoria degli atti contrari alla “diligenza professionale”, vietati dal Codice del consumo. Così ha deciso il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 6033/2019, in una vertenza promossa dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di un operatore attivo principalmente a livello europeo nella comparazione e vendita online di servizi turistici, per avere detto operatore: a) reso comunicazioni ingannevoli sul proprio sito internet in lingua italiana con riferimento alla promozione di offerte di voli, alberghi o pacchetti turistici prospettando, contrariamente al vero, la disponibilità di offerte a prezzi particolarmente vantaggiosi che, peraltro, non indicavano alcune rilevanti componenti di costo; b) offerto un servizio accessorio, consistente in una polizza assicurativa facoltativa denominata "Assistenza Scacciapensieri", per la quale era previsto un sistema automatico di preselezione (salvo deselezione o opting out in caso di disinteresse all'acquisto di detta polizza) ed implicante un ulteriore onere per il consumatore; c) omesso di indicare il domicilio o la sede legale, il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche (REA) o al registro delle imprese del professionista e non avere predisposto un sistema di assistenza clienti facilmente accessibile alternativo al numero telefonico a pagamento.