Il Tribunale di Roma ritiene che la disciplina dettata per il finanziamento dei soci nelle s.r.l. sia estendibile alle s.p.a. di modeste dimensioni, quando il socio sia in possesso di informazioni contabili che gli consentano di ripristinare una situazione di sottocapitalizzazione. Pertanto, tali finanziamenti devono essere postergati ex art. 2467 cod. civ. rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali, al fine di evitare che su di essi gravi ulteriormente l’indebitamento della società in seguito all’apporto erogato dai soci quale forma di finanziamento.
Il Tribunale ha specificato i presupposti in cui il finanziamento dei soci sia assoggettabile alla postergazione: 1) un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto; 2) una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Tali presupposti si riferiscono a situazioni di rischio di insolvenza che possono manifestarsi sia in fase di start-up, se la società sia sottocapitalizzata, perché i soci hanno preferito finanziarla piuttosto che conferire capitale di rischio, sia successivamente in caso di perdite, se i soci, anziché conferire capitale, effettuino finanziamenti, aumentando l’indebitamento.