Con recente sentenza, la Corte di Cassazione ha precisato che "L’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta, cioè ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, però, come tale, dal testatore, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto."
La controversia nasceva dal fatto che il testamento olografo impugnato contenesse l’indicazione della data "12-112-1990". Il ricorrente sosteneva che l’errore nell’indicazione del mese determinasse l’invalidità del testamento per assenza dell’indicazione della data (mese).
La Suprema Corte, nel confermare la decisione di rigetto della domanda, ha osservato che la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma del testamento olografo tuttavia, nel caso di specie, l’indicazione del mese doveva ritenersi compiuta. Difatti, l’apparenza di un’inesatta – perché impossibile – menzione del mese non determina, in sé, l'invalidità del testamento ma deve considerarsi che l’indicazione erronea della data dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se si concreta in una data impossibile ma nella realtà non voluta come tale può essere rettificata dal Giudice che deve avvalersi degli altri elementi della scheda testamentaria.
Nel caso di specie, già i Giudici del merito non avevano accolto la doglianza nei primi gradi di giudizio in quanto la data non poteva considerarsi impossibile ma solo il frutto di un’imperfezione grafica essendo la ripetizione del numero 1 dovuta al voler ricalcare la cifra senza che invece potesse reputarsi esistente alcuna intenzione di indicare volutamente una data impossibile.