Legittima la testimonianza del fratello del danneggiato - Blog - STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna

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Legittima la testimonianza del fratello del danneggiato

STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna
Pubblicato da in Risarcimento danni ·
La terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 14706/2016, depositata il 19 luglio scorso, accogliendo il ricorso del danneggiato avverso la pronuncia della Corte d'Appello, ha ritenuto che deve riconoscersi piena valenza probatoria alla testimonianza del fratello del danneggiato, anche se non indicata subito in atto di citazione.
Per i giudici di merito era mancata l'adeguata prova sull'effettivo verificarsi dei fatti addotti, in quanto era da considerarsi inattendibile l'unico testimone oculare della caduta, non indicato subito dall'attore nell'atto di citazione.
Per la Corte di Cassazione, sbaglia la Corte d’appello a ritenere che non indicando il nome del teste nell'atto di citazione, l'attore abbia posto in essere un comportamento processuale valutabile a suo sfavore: "È ictu oculi insostenibile una siffatta posizione in uno schema processuale in cui, secondo il testo ratione temporis applicabile dell'articolo 184 c.p.c. proprio i termini di cui alla suddetta norma sono destinati al dispiegamento completo delle istanze istruttorie. Non risulta pertanto utilizzabile a fine probatorio neanche nella più infima misura il fatto che l'attore si sia avvalso dell'articolo 184 c.p.c. anziché presentare ogni sua istanza istruttoria in modo completo - inclusivo, quindi, dei nomi dei testi - già nell'atto di citazione".
Inoltre, richiamando i precedenti giurisprudenziali, la Suprema Corte ha ricordato che: "non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti" .



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