In tema di reati paesaggistici, la Corte di Cassazione ha delineato limiti e confini dell’applicabilità del provvedimento cautelare del sequestro preventivo. In particolare, per la sussistenza del periculum in mora – presupposto per l’irrogazione del sequestro – non è sufficiente il solo rilievo che gli interventi edilizi abusivi siano stati eseguiti in zona soggetta a vincolo paesaggistico; occorrono ulteriori elementi, idonei a dimostrare che la disponibilità delle opere edilizie, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa implicare un’effettiva lesione dell’ambiente e del paesaggio.
Secondo tale ultimo recente orientamento della Cassazione, dato dalla sentenza n. 40677/2016, in relazione ad opere realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, si è ritenuto necessario per l’applicazione della misura del sequestro preventivo, un accertamento in concreto che l’uso dell’immobile, abusivamente realizzato in zona vincolata, determini un aggravamento delle conseguenze del reato.