Un motociclista conveniva giudizio un automobilista e la compagnia di assicurazione di quest’ultimo chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni, ivi compresi quelli per lesione della capacità lavorativa specifica, subiti in un incidente stradale.
La causa è giunta avanti i Giudici della Cassazione i quali hanno precisato che in presenza di un danno da perdita della capacità lavorativa sofferto da persona che aveva, al momento del sinistro, un reddito da lavoro, la liquidazione debba avvenire sommando due voci tra loro diverse: da un lato, i redditi perduti dalla vittima dal momento dell'incidente a quello della liquidazione, danni per i quali il lucro cessante è ormai certo; dall'altro, la capitalizzazione dei redditi futuri che la vittima presumibilmente perderà, dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al momento in cui si compie l'operazione di liquidazione. Ciò in adempimento della regola fondamentale per cui il danno passato, cioè già compiuto, è soggetto alla rivalutazione, mentre il danno futuro deve essere capitalizzato.