L’art. 591 cod. civ. sancisce che non possono disporre per testamento, oltre i minori e gli interdetti, quei soggetti che si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Questo articolo del codice civile dispone anche che, nei suddetti casi d'incapacità, il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse e che l'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
In un caso di azione di annullamento di testamento scritto da un soggetto incapace, la Cassazione si è trovata a decidere cosa si debba intendere per messa in esecuzione delle disposizioni testamentarie, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale. I Giudici hanno ritenuto che possa integrare gli estremi strutturali dell’esecuzione delle disposizioni testamentarie la condotta dell’erede, designato con l'impugnato testamento, che continuava ad incassare, subito dopo la morte del testatore con il quale conviveva, i canoni di locazione di un immobile commerciale, già percepiti dal defunto quando era in vita. Il termine quinquennale per impugnare il testamento disposto da incapace decorre quindi dal momento in cui l’erede testamentario manifesti la volontà di disporre a titolo esclusivo dei beni ereditari, tra i quali rientrano anche i canoni di locazione ovvero i frutti dell’immobile facente parte del compendio ereditario.