Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, ad esperire preliminarmente un procedimento di mediazione. Per dette materie, il Legislatore ha quindi previsto la cd. “mediazione obbligatoria”, da effettuarsi prima di una causa di merito, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si tratta di un importante istituto introdotto per ridurre il contenzioso giudiziale e per addivenire ad una rapida soluzione delle vertenze. Ad avviso dello scrivente, poiché la mediazione consente di evitare i costi e l’alea di una causa ordinaria, può costituire anche per le materie per le quali non sia prevista l’obbligatorietà del procedimento, un valido strumento alternativo alla cause per la celere risoluzione di tutte le vertenze civili e, quindi, non solo di quelle inerenti le materie sopra elencate.