La contestazione del testamento olografo - Blog - STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna

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La contestazione del testamento olografo

STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna
Pubblicato da in Successioni ·
Con recente sentenza del 02 Febbraio 2016 n. 1995 la Corte di Cassazione, sez. II Civile, ha stabilito che chi contesta l’autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di lui l’onere della prova “secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”. Pertanto, secondo la Suprema Corte, al fine di superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, risultano inadeguati sia il ricorso al disconoscimento che la proposizione di querela di falso.
A detto principio i Giudici di Cassazione sono giunti argomentando che la domanda di accertamento negativo sia l’unico strumento che consente:
1. di rispondere all’esigenza di “mantenere il testamento olografo definitivamente circoscritto nell'orbita delle scritture private”;
2. di “evitare la necessità di individuare un (assai problematico) criterio che consenta una soddisfacente distinzione tra la categoria delle scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso, non potendosi esse relegare nel novero delle prove atipiche”;
3. di non equiparare l’olografo a una scrittura proveniente da terzi, che come tale è destinata a rappresentare, sotto il profilo probatorio, a una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa;
4. di evitare che il semplice disconoscimento del testamento olografo possa rendere “troppo gravosa la posizione processuale dell'attore che si professa erede, riversando su di lui l'intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa”;
5. di evitare che la controversia “si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo”.




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