I Giudici di legittimità ritengono che, in caso di commissione di illeciti tributari, nella fattispecie consistiti nell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, con conseguente evasione d’imposta, la presenza di un amministratore di fatto non comporti ipso iure l’esclusione di responsabilità penale dell’amministratore di diritto. Ciò in quanto l’eventuale presenza di un amministratore de facto, ai sensi degli artt. 2639 e 2932 c.c., non implica necessariamente la totale esclusione ed estraneità dal governo dell’ente di un amministratore di diritto, al di fuori di una rappresentazione probatoria di segno contrario.
In particolare, i Giudici ritengono che se, da un lato, si riconosce in capo all’amministratore di fatto l’effettivo destinatario degli obblighi tributari penalmente rilevanti, dall’altro, l’amministratore di diritto risulta gravato da un obbligo giuridico di impedimento dell’evento commesso da quello di fatto, ex art. 40 c.p., anche qualora egli fosse stato un mero prestanome, purché ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.