In una controversia avente ad oggetto un sinistro stradale, il verbale di constatazione amichevole (cd. modello CID) sottoscritto dalle parti al momento dell’incidente va valutato unitamente a tutti gli altri elementi probatori. E’ quanto emerge dall’ordinanza 21/06/2016 n. 12845 della Corte di Cassazione dalla quale si evince che, in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, vige il principio del libero convincimento del Giudice e non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del Giudice e costituendo tale valutazione un giudizio in fatto non sindacabile in Cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione né tanto meno in quella sede rinnovabile. Il modello CID va pertanto valutato unitamente a tutti gli altri elementi probatori e non è vincolante per il Giudice.