Gli eredi subentrano in tutti i rapporti sia attivi (crediti) che passivi (debiti) del defunto ed i medesimi eredi devono rispondere di tutti i debiti, non solo con i beni ereditati ma, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti, anche con il proprio patrimonio personale.
Tuttavia, questa regola non vale in caso di accertamenti fiscali o cartelle esattoriali di Equitalia. La legge infatti prevede che le sanzioni non si trasmettono mai agli eredi ma “muoiano” con il soggetto interessato. In altre parole, gli eredi, che sono comunque tenuti a pagare i debiti fiscali del defunto ai sensi dell'art. 65, comma 1 del DPR 600/1973, non sono però tenuti a pagare le relative sanzioni, essendo queste ultime personali. Ciò è sancito dall’art. 8 D. Lgs. 472/1997.
Inoltre, l’art. 65 DPR 600/1973 prevede che per le obbligazioni di carattere tributario gli eredi siano responsabili in solido e non per la quota ereditaria; pertanto, l’Erario avrà facoltà di richiedere a ciascuno di essi di onorare l’intero debito tributario del defunto; sarà poi l’erede che ha anticipato il pagamento a richiedere ai coeredi il rimborso in base alle rispettive quote ereditarie.
Inoltre, fino a quando l’eredità non viene accettata, non esiste alcun obbligo nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria e l’onere di dimostrare che un soggetto sia divenuto erede incombe sull’Agenzia delle Entrate (Cassazione n. 21101/2010).
In conclusione, al fine di non incorrere nel rischio di essere chiamati a rispondere con i beni propri dei debiti del defunto è sempre bene accettare l’eredità con beneficio d’inventario onde beneficiare della limitazione della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti ereditari entro il valore massimo dell’eredità ricevuta.