La Corte di Cassazione - Sezione lavoro, con la recente sentenza del 12 aprile 2016 n. 7125, è tornata a pronunziarsi sugli obblighi di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., articolo dettato a tutela delle condizioni di lavoro il quale dispone che l'imprenditore sia tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Nel caso trattato dalla Cassazione, il lavoratore ha invocato la responsabilità del datore di lavoro ai sensi del detto art. 2087 c.c. sostenendo che la società datrice non avrebbe ottemperato ai propri obblighi volti alla salvaguardia e tutela della salute del lavoratore, chiedendo la condanna della stessa società a risarcirgli il danno biologico patito in conseguenza delle contratte infermità. In particolare, il lavoratore lamentava, a causa delle mansioni espletate, un danno biologico.
Con tale pronuncia la Suprema Corte ha confermato il principio secondo cui l'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., per il suo carattere di norma di chiusura del sistema protettivo, impone comunque all'imprenditore, datore di lavoro, di adottare tutte le misure che secondo l'esperienza e la tecnica siano in grado di tutelare e garantire l'integrità psico-fisica del lavoratore, restandone, quindi, esclusi solo gli atti e comportamenti abnormi ed imprevedibili del lavoratore, idonei ad elidere il nesso causale tra le misure di sicurezza adottate e l'eventuale danno realizzatosi.