I progetti di riforma della legittima difesa attualmente sottoposti al vaglio parlamentare, aventi ad oggetto la modifica dell’art. 52 del codice penale, sono volti all’estensione o all’introduzione di alcuni strumenti di tutela dei soggetti che si trovino a difendersi in situazioni spazio temporali che si ritiene necessitino di più ampie garanzie, per via del maggior pericolo perpetrato dalle aggressioni. In particolare, questi progetti tendono ad introdurre od ad implementare presunzioni di proporzionalità della difesa ovvero di necessità della stessa.
Delle diverse proposte di legge all’esame delle Camere solo una, la L.C. 2982 Molteni, estende la tutela al tentativo di ingresso nei luoghi tutelati. Positiva è la scelta di definire i luoghi che ricadono sotto la tutela della norma ma punto di criticità della norma rimane il fatto che verrebbe meno la valutazione da parte del Giudice dell’effettiva presenza del requisito della necessità.
Ciò che appare più evidente nella proposta di legge è la sopravvalutazione della causa di giustificazione attraverso un percorso che, passando per un progressivo depotenziamento del requisito della proporzione, si risolverebbe in una trasformazione della scriminante, da figura finalizzata a consentire in via eccezionale l’autotutela privata ad istituto autorizzante l’uso della forza da parte del privato: a costui, in particolari contesti, lo Stato garantirebbe l’impunità indipendentemente dalla correlazione tra bene minacciato e bene effettivamente leso, con il rischio di alterazione della scala dei valori costituzionali ed il mutamento del fondamento di questa figura, che perderebbe la connotazione del carattere di eccezionalità.