Il decreto legislativo n. 122/05 intitolato “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire” prevede l'obbligo del costruttore promittente venditore, che opera in veste imprenditoriale, di consegnare all'acquirente una fideiussione a garanzia di tutte le somme incassate sino al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento relativo all'immobile in corso di edificazione. L'art.3 di detto decreto precisa inoltre che la fideiussione da consegnare al promissario acquirente debba provenire da una banca, da un'impresa assicuratrice o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 TUB. Il Tribunale di La Spezia, con sentenza del 09/06/2016 ha deciso che la mancata consegna, al momento della conclusione del contratto preliminare, della fideiussione ovvero il rilascio della stessa da soggetto non abilitato, comporta la nullità del contratto preliminare o definitivo e che si tratta di nullità c.d. “relativa” che può essere fatta valere solo dal soggetto a tutela del quale viene disposto tale obbligo, rispetto alla quale è inammissibile ogni forma di sanatoria. In particolare, il mancato rilascio della fideiussione in sede di perfezionamento del contratto preliminare comporta di per sé la nullità dello stesso, a nulla rilevando che successivamente sia stata rilasciata valida garanzia fideiussoria, in quanto si tratta di nullità originaria, non sanabile e non convalidabile.