Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale si deve aver riguardo al momento dell'apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia - stabilire l'esistenza e l'entità della lesione di legittima nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale reintegrazione venga effettuata mediante compenso in danaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente. (Cass. Civ. Sez. II, 17/03/2016 n. 5320)