La Cassazione ha riconosciuto il risarcimento del danno da straining, che si differenzia dal mobbing. Il riconoscimento di tale tutela è avvenuto dall’interpretazione estensiva dell’art. 2087 cod. civ., in ragione del rilievo costituzionale del diritto alla salute del lavoratore nonché dei principi di correttezza e buona fede cui il datore di lavoro deve ispirarsi nello svolgimento del rapporto di lavoro, interpretazione che impone al datore di astenersi dall’imporre al lavoratore condizioni lavorative “stressogene” (c.d. “straining”) che possano ledere i suoi diritti fondamentali. Nel caso di specie, anche se il giudice accerti l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo a configurare una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati dal lavoratore possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore che si trova costretto a prestare la propria attività in condizioni di stress.