La clausola inserita nel contratto di assicurazione secondo la quale l’assicurato si impegna a non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (es. avvocati e procuratori legali ) è in contrasto con l’art. 33 del Codice del Consumo, ai sensi del quale si presume vessatoria fino a prova contraria la clausola che ha per oggetto o per effetto di sancire a carico del consumatore restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. La limitazione nella facoltà di rivolgersi a terzi quali professionisti o patrocinatori discende dal disincentivo a tale comportamento indotto dalle pesanti conseguenze nei confronti dell’assicurato, determinate dall’imposizione della penale. Siffatta clausola è vessatoria in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e pertanto è affetta da nullità.