Con la sentenza n. 14618 del 13/06/17, la Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità del Notaio per non aver verificato la veridicità della dichiarazione di abitabilità dell’immobile compravenduto nel caso in cui l’acquirente, successivamente al perfezionamento del negozio di compravendita, si avveda della parziale non abitabilità dello stesso. Sulla questione i Giudici di legittimità hanno precisato che il dovere di consiglio che incombe sul professionista non si estende sino all’esame di questioni tecniche, differenti dalle questioni di natura giuridica, che richiederebbero delle competenze ingegneristiche in capo al notaio stipulante tali da consentirgli di valutare autonomamente se l’immobile compravenduto sia o meno effettivamente abitabile.
Il caso ha riguardato un contenzioso instaurato dall’acquirente di un immobile il quale, a seguito del perfezionamento del contratto di compravendita, si accorgeva dell’assenza del requisito dell’abitabilità dello stesso immobile, essendo stato dichiarato il sottotetto non agibile, sebbene il preliminare di compravendita ed il successivo contratto definitivo richiamassero una dichiarazione di abitabilità rilasciata dal Sindaco del Comune in cui era situato l’immobile.