È lecita la trasformazione del tetto condominiale in terrazza ad uso esclusivo? - Blog - STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna

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È lecita la trasformazione del tetto condominiale in terrazza ad uso esclusivo?

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Pubblicato da in Proprietà ·
Qualora il proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale modifichi una parte del tetto trasformandola in terrazza (od occupandola con altra struttura equivalente) a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenersi illecita, non potendo essere invocato l'art. 1102 c.c. A ribadirlo è la Corte di Cassazione con sentenza n. 23243/2016, secondo la quale in tema di condominio sono legittimi, ai sensi dell'art. 1102 c.c., sia l'utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini, sia l'uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all'uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno. Conseguentemente, per converso, deve qualificarsi illegittima la trasformazione anche solo di una parte del tetto dell'edificio in terrazza ad uso esclusivo del singolo condomino, risultando in tal modo alterata l’originaria destinazione della cosa comune, sottratta all'utilizzazione da parte degli altri condomini.



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