Integra il reato di false comunicazioni sociali l’omessa rappresentazione in bilancio di garanzie prestate dalla società in relazione ad un contenzioso pendente, anche se il loro eventuale adempimento è di pertinenza di esercizi successivi. Inoltre, per contestare il reato di falso in bilancio non è sufficiente che la violazione di norme contabili sia stata rilevante; serve il dolo, desunto in concreto da inequivoci elementi che evidenzino nel redattore del bilancio la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole con artifici contabili. A fornire queste precisazioni è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21672/2018.