In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza. Questo è il principio espresso dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 12576/2018 che ha sottolineato come nel caso specifico il Tribunale, con sentenza argomentata e priva di vizi logici, aveva ricostruito la dinamica dell'incidente, osservando come da una serie di elementi di fatto dovessero ritenersi dimostrate tutte le circostanze sopra richiamate. In particolare, il Tribunale sottolineava la rapidità ed imprevedibilità dell'attraversamento compiuto dal pedone, tale da impedire all’automobilista una qualsiasi manovra che evitasse l'impatto.