La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38302 del 2016, affronta il tema della qualificazione normativa – bancarotta semplice o fraudolenta – dell’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, in caso di fallimento dell’imprenditore.
La Cassazione ha, in primo luogo, precisato che risponde comunque del reato di bancarotta, non solo il fallito che non abbia tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge, ma anche quello che li abbia tenuti in maniera irregolare o incompleta.
La stessa Corte ha poi evidenziato che le due fattispecie si differenziano sul piano oggettivo, rilevando come fraudolenta l’irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Se si tratta invece di irregolarità meramente formali, che non ostacolano o non impediscono una chiara ricostruzione del patrimonio, si configura la più lieve fattispecie della bancarotta documentale semplice.