La convivenza di fatto: i limiti della nuova normativa - Blog - STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna

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La convivenza di fatto: i limiti della nuova normativa

STUDIO LEGALE BRUNETTI Avv. Paolo Brunetti - Avv. Veronica Bologna
Pubblicato da in Successioni ·
E’ recentemente entrata in vigore la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” noto come “Ddl Cirinnà”.
Detta normativa regolamenta per la prima volta nel nostro ordinamento la convivenza di fatto ma, sotto il profilo delle successioni dei conviventi, si è limitata a disciplinare i diritti successori inerenti il diritto di abitazione ed i risarcimenti dei danni.
In particolare, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni che, nel caso in cui coabitino nella stessa abitazione anche figli minori o figli disabili del convivente superstite, possono diventare tre anni o un periodo pari alla convivenza, se superiore ai tre e comunque non oltre i cinque anni. Il diritto in ogni caso viene meno allorquando il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza ovvero contragga matrimonio, unione civile o intraprenda una nuova convivenza di fatto.
Laddove la casa familiare sia in locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente superstite ha facoltà di succedergli nel contratto di locazione.
Infine, in caso di morte del convivente derivante da fatto illecito, al convivente superstite spetta il diritto al risarcimento del danno.
Si può concludere che, nonostante la recente regolamentazione della convivenza di fatto, la stessa convivenza rimanga del tutto irrilevante sotto il profilo degli ulteriori diritti successori che il nostro ordinamento riconosce ai coniugi. Ne consegue l’opportunità che i conviventi disciplinino le loro ultime volontà mediante disposizioni testamentarie.



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