Con il “Jobs Act”, il Legislatore ha riproposto l’articolazione del regime delle tutele per i licenziamenti illegittimi su quattro livelli, analogamente a quanto previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori e, quindi:
- tutela reintegratoria piena, con integrale risarcimento del danno
- tutela reintegratoria attenuata, con risarcimento limitato a dodici mensilità
- tutela indennitaria forte, dalle quattro alle ventiquattro mensilità
- tutela indennitaria debole, dalle due alle dodici mensilità
La novella ha, comunque, introdotto delle modifiche al previgente sistema in tema di licenziamento illegittimo, in quanto con l’entrata in vigore della predetta normativa, si assiste ad un nuovo disegno, con limitazione della reintegra alle sole ipotesi di licenziamento nullo e discriminatorio, nonché a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato. Nelle altre ipotesi, il Legislatore prevede un indennizzo economico sottratto alla valutazione discrezionale del Giudice ma collegato esclusivamente all’anzianità di servizio.
Per i dipendenti di piccole imprese, il legislatore ha, inoltre, escluso la tutela reintegratoria attenuata ed ha previsto il dimezzamento della tutela indennitaria.