L'immissione di rumore è considerata, per giurisprudenza consolidata, intollerabile quando supera la soglia di 3 decibel il rumore di fondo. Qualora i rumori provengano da attività produttiva il Giudice può condannare l’imprenditore alla cessazione dell’attività rumorosa o imporre l’esecuzione di opere atte a ricondurre il rumore entro il limite della tollerabilità (es. realizzazione di barriera antirumore).
Il Giudice può anche disporre la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale causato dalle immissioni intollerabili di rumore che sono idonee a causare un calo della qualità della vita di chi viva nel fondo vicino.
In questi anni è stato messo in risalto il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita. La giurisprudenza ha infatti puntualizzato che il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione Europea dei diritti umani (art. 8). La Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale, e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia. La Corte ha più volte condannato, per violazione dell'art. 8, gli Stati che, in presenza di livelli di rumore significantemente superiori al livello massimo consentito dalla legge, non avessero adottato misure idonee a garantire una tutela effettiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare.