Con il trust alcuni beni vengono posti sotto il controllo di un fiduciario, il trustee, nell’interesse di uno o più beneficiari e per un fine determinato. In particolare, per l’istituzione di un trust, il trasferimento dei beni avviene dal disponente al trustee, il quale ne diventa il titolare formale; il trust, quindi, altro non è che il rapporto giuridico che si instaura fra questi soggetti e che disciplina le sorti dei beni che vanno a costituire il c.d. "fondo in trust". Il trust non è dunque né una persona giuridica né un ente dotato di una seppur minima soggettività giuridica, ma costituisce un insieme di rapporti giuridici - destinati in favore di beneficiari - che fanno capo al trustee. Il trustee è il proprietario dei beni conferiti in trust e titolare dei rapporti giuridici nell'interesse dei beneficiari del trust, rimanendo l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che Il pignoramento immobiliare effettuato contro il trust in persona del trustee, anziché direttamente nei confronti del trustee, è nullo perché effettuato verso un soggetto giuridicamente inesistente visto che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, né di soggettività, per quanto limitata od ai soli fini della trascrizione, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee. Così si è espressa la Suprema Corte e queste argomentazioni sulla pignorabilità dei beni forniscono anche chiare indicazioni su chi sia il soggetto legittimato a partecipare attivamente alla vita condominiale ovvero il trustee.